Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 dic 2013
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) "diritti di accesso", i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento; 2) "soggetto collegato", un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, o che controlla direttamente o indirettamente un partecipante. Il controllo può assumere qualsiasi forma indicata all', paragrafo 2; 3) "paese associato", un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con l’Unione, come indicato all’ del regolamento (UE) n. 1291/2013; 4) "conoscenze preesistenti", i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti, come i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai partecipanti prima della loro adesione all’azione, ii) necessari ai fini della realizzazione dell'azione o dello sfruttamento dei risultati dell'azione; e iii) identificati dai partecipanti conformemente all’; 5) "atto di base", un atto giuridico adottato dalle istituzioni dell’Unione sotto forma di regolamento, direttiva o decisione ai sensi dell’articolo 288 TFUE, che fornisce una base giuridica per l’azione; 6) "azione di innovazione", un'azione consistente principalmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. A tal fine, le attività possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali; 7) "azione di coordinamento e sostegno", un’azione consistente principalmente in misure di accompagnamento concernenti la standardizzazione, la diffusione, la sensibilizzazione e la comunicazione, il collegamento in rete, i servizi di coordinamento o sostegno, dialoghi in materia di politiche e esercitazioni e studi di apprendimento reciproco, ivi compresi studi di progettazione per nuove infrastrutture, e che può anche comprendere attività complementari di rete e coordinamento tra programmi in paesi diversi; 8) "diffusione", la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (diversa dalla tutela o dallo sfruttamento dei risultati), ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi mezzo; 9) "sfruttamento", l'utilizzazione dei risultati di ulteriori attività di ricerca diverse da quelle rientranti nell'azione in questione, o al fine di progettare, creare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione; 10) "condizioni eque e ragionevoli", condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l'accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto; 11) "organismo di finanziamento", un ente o un'autorità, diversi dalla Commissione, di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013; 12) "organizzazione internazionale di interesse europeo", un’organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa; 13) "soggetto giuridico", qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi; 14) "soggetto giuridico senza scopo di lucro", un soggetto giuridico che per forma giuridica è senza scopo di lucro o ha l'obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri; 15) "partecipante", qualsiasi soggetto giuridico che attua un’azione o parte di un’azione a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti dell’Unione o di un altro organismo di finanziamento, alle condizioni del presente regolamento; 16) "azione di cofinanziamento del programma", un'azione finanziata mediante una sovvenzione il cui scopo principale è integrare singoli inviti o programmi, finanziati da soggetti diversi dagli organismi di finanziamento dell’Unione, che gestiscono programmi di ricerca e di innovazione. Un'azione di cofinanziamento del programma può anche comprendere attività complementari di rete e coordinamento tra programmi in paesi diversi; 17) "appalti pre-commerciali", appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali; 18) "appalti pubblici per soluzioni innovative", una procedura d’appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici, agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità; 19) "risultati", qualsiasi risultato intangibile o tangibile dell'azione, ad esempio ogni dato, conoscenza o informazione, generati nell’ambito dell’azione, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto collegato ad esso, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; 20) "PMI", le microimprese, le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (22); 21) "programma di lavoro", il documento adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma specifico conformemente all’ della decisione n. 2013/743/UE del Consiglio (23); 22) "piano di lavoro", il documento simile al programma di lavoro della Commissione adottato da organismi di finanziamento cui è affidata parte dell’attuazione di Orizzonte 2020, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013. 2.   Ai fini del presente regolamento un soggetto che non è dotato di personalità giuridica a norma del diritto nazionale è considerato come assimilato a un soggetto giuridico, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 198 del regolamento (UE) n. 1268/2012. 3.   Ai fini del presente regolamento, i soggetti beneficiari delle sovvenzioni non sono considerati organismi di finanziamento.
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