Art. 5
Orientamenti e informazioni per i partecipanti potenziali
In vigore dal 11 dic 2013
Orientamenti e informazioni per i partecipanti potenziali
Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicurano che orientamenti e informazioni sufficienti siano messi a disposizione di tutti i partecipanti potenziali al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, in particolare la convenzione di sovvenzione tipo applicabile.
Storico versioni
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