Art. 8
Indipendenza
In vigore dal 11 dic 2013
Indipendenza
1. Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall’altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell’altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l’altro.
2. Ai fini del paragrafo 1, il controllo può, in particolare, assumere una delle forme seguenti:
a)
la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;
b)
la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.
3. Ai fini del paragrafo 1, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:
a)
la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;
b)
i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.
Storico versioni
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