Art. 9

Condizioni di partecipazione

In vigore dal 11 dic 2013
Condizioni di partecipazione 1.   Si applicano le seguenti condizioni minime: a) almeno tre soggetti giuridici partecipano a un’azione; b) ciascuno dei tre soggetti giuridici è stabilito in un diverso Stato membro o paese associato; e c) i tre soggetti giuridici di cui alla lettera b) sono indipendenti l’uno dall’altro, ai sensi dell’. 2.   Ai fini del paragrafo 1, quando uno dei partecipanti è il CCR, un’organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto dell’Unione, si considera che è stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso dallo Stato membro o paese associato in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione. 3.   In deroga al paragrafo 1, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato in caso: a) di azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER); b) dello strumento per le PMI, ove l'azione presenti un evidente valore aggiunto europeo; c) di azioni di cofinanziamento del programma; e d) di casi giustificati previsti dal programma di lavoro o dal piano di lavoro. 4.   In deroga al paragrafo 1, nel caso di azioni di coordinamento e sostegno e di azioni di formazione e mobilità, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico. 5.   Ove opportuno e debitamente giustificato, i programmi di lavoro o i piani di lavoro possono stabilire condizioni aggiuntive, in funzione di esigenze strategiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell’azione, ivi comprese condizioni relative al numero di partecipanti, alla tipologia dei partecipanti e al luogo di stabilimento.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2013/1290 — Condizioni di partecipazione | Portale Normativo