Art. 31

Principi del sistema di controllo

In vigore dal 11 dic 2013
Principi del sistema di controllo 1.   La Commissione adotta le misure più adeguate per garantire che, al momento di attuare le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure per prevenire le frodi, la corruzione e altre attività illegali, mediante controlli efficaci e, qualora siano individuate irregolarità, con il recupero degli importi pagati erroneamente e, se del caso, mediante sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive. 2.   La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo indipendente di revisione contabile. 3.   L'agenzia nazionale è responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni, per le azioni e le attività del programma di cui all', paragrafo 3. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni assegnate siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili. 4.   Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio della revisione contabile unica e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
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