Art. 28

Agenzia nazionale

In vigore dal 11 dic 2013
Agenzia nazionale 1.   Con il termine "agenzia nazionale" s'intende una o più agenzie nazionali conformemente al diritto e alla prassi nazionale. 2.   L'agenzia nazionale: a) è dotata di personalità giuridica o fa parte di un'entità dotata di personalità giuridica, ed è regolamentata dalle leggi dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale; b) dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture sufficienti ad adempiere con successo i propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del programma e una corretta gestione finanziaria dei fondi dell'Unione; c) dispone dei mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie sancite a livello di Unione; d) offre adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell'Unione che sarà chiamata a gestire; e) viene designata per l'intera durata del programma. 3.   L'agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto per le seguenti azioni del programma, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012: a) mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, eccezion fatta per la mobilità organizzata sulla base di titoli di studio comuni o doppi/multipli, i progetti di volontariato su larga scala e lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti; b) partenariati strategici nell'ambito dell'azione "Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi"; c) la gestione delle attività su scala ridotta a sostegno del dialogo strutturato nel settore della gioventù nell'ambito dell'azione "Sostegno per le riforme delle politiche". 4.   In deroga al paragrafo 3, le decisioni relative alla selezione e all'assegnazione per i partenariati strategici di cui al paragrafo 3, lettera b), possono essere gestite a livello di Unione, qualora una decisione in tal senso sia stata presa secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, e soltanto in casi specifici nei quali vi siano chiari motivi per tale centralizzazione. 5.   L'agenzia nazionale fornisce supporto finanziario ai beneficiari mediante una convenzione di sovvenzione o una decisione di concessione della sovvenzione, come indicato dalla Commissione per la pertinente azione del programma. 6.   L'agenzia nazionale riferisce ogni anno alla Commissione e alla propria autorità nazionale, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'agenzia nazionale è responsabile dell'attuazione delle osservazioni che la Commissione formula dopo aver analizzato la dichiarazione della gestione annuale, e il parere del revisore contabile indipendente. 7.   L'agenzia nazionale non può, senza previa autorizzazione dell'autorità nazionale e della Commissione, delegare a terzi alcun compito del programma né l'esecuzione del bilancio che le sono stati conferiti. L'agenzia nazionale mantiene responsabilità esclusiva per ogni compito delegato a terzi. 8.   In caso di revoca del mandato di un'agenzia nazionale, tale agenzia nazionale rimane giuridicamente responsabile dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non vengano trasferiti a una nuova agenzia nazionale. 9.   L'agenzia nazionale è responsabile della gestione e dello scioglimento degli accordi finanziari concernenti i precedenti programmi Gioventù in azione e Programma di apprendimento permanente ancora in corso all'inizio del programma.
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