Art. 29

Commissione europea

In vigore dal 11 dic 2013
Commissione europea 1.   Entro due mesi dal ricevimento, da parte dell'autorità nazionale, della valutazione di conformità ex ante di cui all', paragrafo 4, la Commissione accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell'agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale fino all'accettazione della valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale. 2.   Al momento di accettare la valutazione di conformità ex-ante sull'agenzia nazionale designata per il programma, la Commissione formalizza le responsabilità giuridiche in merito agli accordi finanziari relativi ai precedenti programmi Gioventù in azione e Programma di apprendimento permanente ancora in corso all'inizio del programma. 3.   Conformemente all', paragrafo 4, il documento che regola il rapporto contrattuale tra la Commissione e l'agenzia nazionale: a) sancisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali, dei fondi dell'Unione destinati al sostegno; b) comprende il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell'agenzia nazionale a cui viene erogato il sostegno dell'Unione; c) specifica gli obblighi a presentare relazioni da parte dell'agenzia nazionale. 4.   Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti fondi del programma: a) finanziamenti per le sovvenzioni allo Stato membro interessato delle azioni del programma la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale; b) un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione del programma dell'agenzia nazionale, erogato sotto forma di contributo forfettario rispetto ai costi operativi dell'agenzia nazionale, è stabilito sulla base dell'ammontare dei fondi dell'Unione assegnato per le sovvenzioni all'agenzia nazionale. 5.   La Commissione definisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non rende disponibili i fondi del programma all'agenzia nazionale fino alla formale approvazione del programma di lavoro da parte della Commissione stessa. 6.   Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all', paragrafo 4, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, in particolare sulla base della valutazione di conformità ex ante fornitale dall'autorità nazionale, la dichiarazione della gestione annuale dell'agenzia nazionale nonché il parere del revisore contabile indipendente, e tenendo conto delle informazioni fornite annualmente dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma. 7.   Successivamente alla valutazione della dichiarazione della gestione annuale e del parere del revisore contabile indipendente, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e osservazioni al riguardo. 8.   Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione della gestione annuale o il parere del revisore contabile indipendente, oppure nel caso di insoddisfacente esecuzione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può adottare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 9.   La Commissione organizza riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire una coerente attuazione del programma in tutti i paesi del programma.
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