Art. 36

Procedura di comitato

In vigore dal 11 dic 2013
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Il comitato può riunirsi in gruppi specifici per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento di procedura e con una base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
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