Art. 37
Abrogazione e disposizioni transitorie
In vigore dal 11 dic 2013
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. Le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE, e n. 1298/2008/CE sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2014.
2. Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2013 sulla base delle decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE, e n. 1298/2008/CE sono gestite, se del caso, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
3. Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli dalle azioni svolte nel contesto dei precedenti programmi nei settori dell'apprendimento permanente, della gioventù e della cooperazione internazionale per l'istruzione superiore a quelle da attuarsi ai sensi del programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1288:oj#art-37