Art. 37

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 11 dic 2013
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   Le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE, e n. 1298/2008/CE sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2014. 2.   Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2013 sulla base delle decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE, e n. 1298/2008/CE sono gestite, se del caso, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli dalle azioni svolte nel contesto dei precedenti programmi nei settori dell'apprendimento permanente, della gioventù e della cooperazione internazionale per l'istruzione superiore a quelle da attuarsi ai sensi del programma.
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