Art. 35

Attuazione del programma

In vigore dal 11 dic 2013
Attuazione del programma Al fine di dare attuazione al programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali attraverso atti di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Ogni programma di lavoro annuale garantisce che l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui agli siano attuati annualmente in modo coerente e sottolinea i risultati attesi, il metodo di attuazione e il proprio importo totale. I programmi di lavoro annuali contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni gestite tramite le agenzie nazionali e un calendario indicativo dell'attuazione. I programmi includono, per le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento che tiene conto delle specificità dei gruppi destinatari, in particolare la loro capacità di cofinanziamento e la capacità di attirare fondi da soggetti terzi. In particolare, per le azioni rivolte alle organizzazioni con capacità finanziarie limitate, il tasso di cofinanziamento è fissato ad almeno il 50 %.
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Attuazione del programma (Art. 35 Regolamento (UE) 2013/1288) — Testo vigente | Portale Normativo