Art. 32
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
In vigore dal 11 dic 2013
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile, sulla base dei documenti e dei controlli sul posto, in relazione a tutti i beneficiari di sovvenzioni, aggiudicatari, subappaltatori e altri terzi che abbiano ricevuto fondi dell'Unione. Esse possono anche effettuare revisioni contabili e controlli concernenti le agenzie nazionali.
2. L'OLAF può effettuare controlli e verifiche sul posto di operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (20), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o contratti relativi ai finanziamenti stessi.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni contabili e a effettuare controlli e verifiche sul posto.
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