Art. 23
Accesso
In vigore dal 11 dic 2013
Accesso
1. Qualsiasi organismo pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport di base può candidarsi per richiedere finanziamenti nell'ambito del programma. Per quanto riguarda le attività di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', paragrafo 1, lettera a), il programma sostiene anche i gruppi di giovani che sono attivi nell'ambito dell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un'organizzazione giovanile.
2. Nell'esecuzione del presente programma, tra l'altro per quanto riguarda la selezione dei partecipanti e l'assegnazione di borse di studio, la Commissione e gli Stati membri si impegnano in maniera particolare per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione delle persone con esigenze particolari o con minori opportunità.
Storico versioni
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