Art. 13

Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

In vigore dal 11 dic 2013
Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 1.   La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento contribuisce: a) alla mobilità dei giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale e informale tra i paesi del programma; tale mobilità può esplicarsi negli scambi di giovani e nel volontariato attraverso il Servizio di volontariato europeo, così come in azioni innovative fondate sulle disposizioni esistenti in materia di mobilità; b) alla mobilità degli individui che operano nell'animazione socioeducativa o nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili; tale mobilità può esplicarsi in attività di formazione e di creazione di reti. 2.   La presente azione sostiene anche la mobilità dei giovani, degli individui attivi nel settore dell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso paesi partner, in particolare i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.
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