Art. 13
Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
In vigore dal 11 dic 2013
Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
1. La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento contribuisce:
a)
alla mobilità dei giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale e informale tra i paesi del programma; tale mobilità può esplicarsi negli scambi di giovani e nel volontariato attraverso il Servizio di volontariato europeo, così come in azioni innovative fondate sulle disposizioni esistenti in materia di mobilità;
b)
alla mobilità degli individui che operano nell'animazione socioeducativa o nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili; tale mobilità può esplicarsi in attività di formazione e di creazione di reti.
2. La presente azione sostiene anche la mobilità dei giovani, degli individui attivi nel settore dell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso paesi partner, in particolare i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.
Storico versioni
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