Art. 13 · Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

Art. 13

Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

In vigore dal 11 dic 2013
Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 1.   La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento contribuisce: a) alla mobilità dei giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale e informale tra i paesi del programma; tale mobilità può esplicarsi negli scambi di giovani e nel volontariato attraverso il Servizio di volontariato europeo, così come in azioni innovative fondate sulle disposizioni esistenti in materia di mobilità; b) alla mobilità degli individui che operano nell'animazione socioeducativa o nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili; tale mobilità può esplicarsi in attività di formazione e di creazione di reti. 2.   La presente azione sostiene anche la mobilità dei giovani, degli individui attivi nel settore dell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso paesi partner, in particolare i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.
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