Art. 21

Monitoraggio e valutazione delle performance e dei risultati

In vigore dal 11 dic 2013
Monitoraggio e valutazione delle performance e dei risultati 1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, svolge un regolare monitoraggio della performance e dei risultati del programma rispetto ai suoi obiettivi e presenta relazioni su tali aspetti, in particolare per quanto riguarda: a) il valore aggiunto europeo di cui all'; b) la distribuzione dei fondi ai settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù al fine di assicurare, entro la fine del programma, un'assegnazione di fondi che garantisca un impatto sistemico sostenibile; c) l'utilizzo dei fondi provenienti dagli strumenti esterni di cui all', paragrafo 4, e il loro contributo ai rispettivi obiettivi e ai principi di tali strumenti. 2.   Oltre allo svolgimento delle sue attività di monitoraggio in corso, la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2017, una relazione di valutazione di medio termine per valutare l'efficacia delle misure adottate ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma e per valutare l'efficienza del programma e il suo valore aggiunto europeo, corredata, se del caso, di una proposta legislativa che modifichi il presente regolamento. Tale valutazione di medio termine considera i margini per la semplificazione del programma, la sua coerenza interna ed esterna, la continua rilevanza di tutti i suoi obiettivi e il contributo delle misure adottate ai fini della realizzazione della strategia Europa 2020. Essa tiene conto inoltre dei risultati delle valutazioni sull'impatto di lungo periodo dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus e altri programmi internazionali in materia di istruzione superiore). 3.   La Commissione trasmette la valutazione di medio termine di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 4.   Fatti salvi i requisiti fissati nel capo VIII e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all', gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 giugno 2017, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori. 5.   La Commissione trasmette una valutazione finale del programma al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il 30 giugno 2022.
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