Art. 20
Strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti
In vigore dal 11 dic 2013
Strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti
1. Lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti fornisce agli intermediari finanziari garanzie parziali per i prestiti, alle condizioni più favorevoli possibili, destinati agli studenti che frequentano un corso di secondo livello, quale a esempio un Master, in un istituto di istruzione superiore riconosciuto in un paese del programma di cui all', paragrafo 1, che non è né il paese di residenza né il paese in cui lo studente ha ottenuto le qualifiche che gli hanno permesso di accedere al master.
2. Le garanzie emesse a titolo dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti coprono prestiti nuovi e ammissibili destinati agli studenti fino a un massimo di 12 000 EUR per un programma della durata di un anno e fino a 18 000 EUR per un programma della durata massima di due anni, o importi equivalenti nella valuta locale.
3. La gestione dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti a livello di Unione è affidata al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sulla base di un accordo di delega con la Commissione, nel quale figurano le norme e i requisiti dettagliati che disciplinano l'attuazione dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti e i rispettivi obblighi delle parti. Su tale base, il FEI conclude accordi con gli intermediari finanziari, quali banche, istituti di credito per gli studenti a livello nazionale e/o regionale o altri istituti finanziari riconosciuti, e provvede affinché ciascun paese del programma selezioni un intermediario finanziario, per garantire che gli studenti di tutti i paesi del programma possano accedere allo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti in modo coerente e non discriminatorio.
4. Le informazioni tecniche sul funzionamento dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti sono riportate nell'allegato II.
Storico versioni
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