Art. 24

Partecipazione dei paesi

In vigore dal 11 dic 2013
Partecipazione dei paesi 1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi ("i paesi del programma"): a) gli Stati membri; b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi; c) i paesi EFTA che sono firmatari dell'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo; d) la Confederazione elvetica, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese; e) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato che hanno concluso accordi con l'Unione che prevedono la possibilità di una loro partecipazione ai programmi dell'Unione, purché si concluda un accordo bilaterale con l'Unione in merito alle condizioni della loro partecipazione al programma. 2.   I paesi del programma sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono a tutti i compiti previsti dal presente regolamento per gli Stati membri. 3.   Il programma sostiene la cooperazione con paesi partner, in particolare di paesi interessati dalla politica europea di vicinato, per le azioni e le attività di cui agli .
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Partecipazione dei paesi (Art. 24 Regolamento (UE) 2013/1288) — Testo vigente | Portale Normativo