Art. 8

Azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti

In vigore dal 11 dic 2013
Azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti 1.   La Commissione sostiene le azioni volte a facilitare e a migliorare l'accesso ai finanziamenti delle PMI nella loro fase di avvio, di crescita e di trasferimento, integrando l'uso da parte degli Stati membri degli strumenti finanziari per le PMI a livello nazionale e regionale. Per garantirne la complementarietà, tali azioni sono strettamente coordinate con quelle prese nel quadro della politica di coesione, del programma Orizzonte 2020 e a livello nazionale o regionale. Tali azioni mirano a stimolare l'assorbimento e l'offerta di finanziamenti sia di debito che di capitale proprio, tra cui finanziamenti di avviamento, finanziamenti informali e finanziamenti quasi-equity in funzione della domanda di mercato, escludendo tuttavia la spoliazione delle attività. 2.   Oltre alle azioni di cui al paragrafo 1, l'Unione può sostenere anche azioni per migliorare il finanziamento transfrontaliero e multinazionale in base alla domanda del mercato, in modo da aiutare le PMI ad internazionalizzare le proprie attività conformemente alla normativa dell'Unione. La Commissione può inoltre esaminare la possibilità di sviluppare altri meccanismi finanziari innovativi, tra cui il finanziamento collettivo (crowdfunding), in base alla domanda del mercato. 3.   Le azioni di cui al paragrafo 1 sono descritte in dettaglio nell'.
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