Art. 7

Partecipazione degli organismi di paesi non partecipanti

In vigore dal 11 dic 2013
Partecipazione degli organismi di paesi non partecipanti 1.   Gli organismi stabiliti in un paese terzo, tra quelli di cui all', che non partecipa al programma COSME, possono partecipare a parti dello stesso. Gli organismi stabiliti in altri paesi terzi possono altresì partecipare alle azioni del programma COSME. 2.   Gli organismi di cui al paragrafo 1 non possono beneficiare dei contributi finanziari dell'Unione, salvo nel caso in cui siano indispensabili per il programma COSME, in particolare in termini di competitività e accesso ai mercati da parte delle imprese dell'Unione. Tale eccezione non è applicabile agli organismi a scopo di lucro.
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Partecipazione degli organismi di paesi non partecipanti (Art. 7 Regolamento (UE) 2013/1287) — Testo vigente | Portale Normativo