Art. 6
Partecipazione di paesi terzi
In vigore dal 11 dic 2013
Partecipazione di paesi terzi
1. Il programma COSME è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi
a)
i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, e altri paesi europei qualora accordi e procedure lo consentano;
b)
i paesi aderenti, i paesi candidati e i potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili;
c)
i paesi nei cui confronti si applicano le politiche europee di vicinato, qualora gli accordi e le procedure lo consentano e conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, protocolli agli accordi di associazione e decisioni del Consiglio di associazione.
2. Possono partecipare a parti del programma COSME gli organismi stabiliti nei paesi di cui al paragrafo 1 qualora il paese cui appartengono partecipi alle condizioni stabilite nel relativo accordo, in virtù del paragrafo 1.
Storico versioni
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