Art. 17

Strumenti finanziari

In vigore dal 11 dic 2013
Strumenti finanziari 1.   Gli strumenti finanziari nell'ambito del programma COSME, previsti ai sensi del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sono utilizzati al fine di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle PMI, nella loro fase di avvio, di crescita e di trasferimento. Gli strumenti finanziari includono uno strumento di capitale proprio e uno strumento di garanzia dei prestiti. L'assegnazione di fondi ai vari strumenti tiene conto della domanda da parte degli intermediari finanziari. 2.   Gli strumenti finanziari per le PMI possono, se del caso, essere combinati e integrati con: a) altri strumenti finanziari istituiti dagli Stati membri e dalle loro autorità di gestione finanziati con fondi nazionali o regionali o nel contesto delle attività dei fondi strutturali, conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013; b) altri strumenti finanziari istituiti dagli Stati membri e dalle loro autorità di gestione e finanziati con programmi nazionali o regionali fuori dal contesto delle attività dei fondi strutturali; c) con sovvenzioni dell'Unione, anche nel quadro del presente regolamento. 3.   Lo strumento di capitale proprio per la crescita e lo strumento di garanzia dei prestiti di cui, rispettivamente, agli possono essere complementari all'impiego da parte degli Stati membri degli strumenti finanziari per le PMI nel quadro della politica di coesione dell'Unione. 4.   Lo strumento di capitale proprio per la crescita e lo strumento di garanzia dei prestiti possono, se del caso, consentire di mettere in comune le risorse finanziarie con gli Stati membri (o le regioni) disposti ad apportare una parte dei fondi strutturali a essi assegnati conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013. 5.   Gli strumenti finanziari possono generare rendimenti accettabili per soddisfare gli obiettivi di altri partner o investitori. Lo strumento di capitale proprio per la crescita può funzionare su base subordinata ma si prefigge di mantenere il valore delle risorse messe a disposizione dal bilancio dell'Unione. 6.   Lo strumento di capitale proprio per la crescita e lo strumento di garanzia dei prestiti sono attuati in conformità del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (12). 7.   Gli strumenti finanziari previsti dal programma COSME sono sviluppati e attuati in complementarità e coerenza con quelli istituiti per le PMI nel quadro del programma Orizzonte 2020. 8.   Conformemente all'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 le entità a cui è stata affidata l'attuazione degli strumenti finanziari garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione. A tal fine l'entità incaricata ha l'obbligo di assicurare che gli intermediari finanziari informino espressamente i destinatari finali del fatto che il finanziamento è stato possibile grazie al sostegno degli strumenti finanziari previsti dal programma COSME. La Commissione assicura che la pubblicazione ex post di informazioni sui destinatari, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sia facilmente accessibile ai potenziali destinatari finali. 9.   I rimborsi generati dalla seconda sezione dello strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita istituito dalla decisione n. 1639/2006/CE e ricevuti dopo il 31 dicembre 2013 sono assegnati, conformemente all', paragrafo 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2013, allo strumento di capitale proprio per la crescita di cui all' del presente regolamento. 10.   Gli strumenti finanziari sono attuati conformemente alle pertinenti norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
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