Art. 18

Strumento di capitale proprio per la crescita

In vigore dal 11 dic 2013
Strumento di capitale proprio per la crescita 1.   Lo strumento di capitale proprio per la crescita (EFG) è attuato come parte di un unico strumento finanziario dell'Unione di capitale proprio a favore della crescita delle imprese e della ricerca e innovazione (R&I) dalla fase di avvio, incluso seed capital, alla fase di crescita. L'unico strumento finanziario dell'Unione di capitale proprio gode del sostegno finanziario del programma Orizzonte 2020 e del programma COSME. 2.   L'EFG si concentra su fondi che forniscono: capitale di rischio e finanziamenti mezzanini, come i prestiti subordinati e i prestiti partecipativi, a imprese in fase di crescita ed espansione, in particolare quelle operanti a livello transfrontaliero, con la possibilità di investire in fondi di avviamento insieme allo strumento di capitale proprio per la R&I nel quadro del programma Orizzonte 2020 e di mettere a disposizione strumenti di coinvestimento per gli investitori informali (business angel). In caso di investimenti in fase iniziale, l'investimento dell'EFG non supererà il 20 % del totale dell'investimento dell'Unione, tranne per i finanziamenti frazionati e i fondi di fondi, dove il finanziamento dell'EFG e lo strumento di capitale proprio per la R&I nel quadro del programma Orizzonte 2020 sono messi a disposizione su base proporzionale, secondo la politica d'investimento del fondo. La Commissione può decidere di modificare la soglia del 20 % alla luce dell'evoluzione delle condizioni di mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 3.   L'EFG e lo strumento di capitale proprio per la R&I nel quadro del programma Orizzonte 2020 utilizzano lo stesso meccanismo di attuazione. 4.   Il sostegno dell'EFG è fornito sotto forma di uno dei seguenti investimenti: a) direttamente dal Fondo europeo per gli investimenti o da altri organismi cui è affidata l'attuazione dell'EFG a nome della Commissione; oppure b) da fondi di fondi o altri strumenti di investimento che effettuano investimenti transfrontalieri, istituti dal Fondo europeo per gli investimenti o da altri organismi (tra cui gestori del settore privato o pubblico) cui è affidata l'attuazione dell'EFG a nome della Commissione insieme a istituzioni finanziarie private e/o pubbliche. 5.   L'EFG investe in fondi intermediari di capitale di rischio, tra cui i fondi di fondi, che offrono investimenti per le PMI, generalmente nella fase di espansione e di crescita. Gli investimenti effettuati nel quadro dell'EFG sono a lungo termine, ossia sono investimenti in fondi di capitale di rischio di norma compresi tra i cinque e i quindici anni. In ogni caso, la durata degli investimenti effettuati nel quadro dell'EFG non supera i venti anni a decorrere dalla firma dell’accordo tra la Commissione e l'organismo cui ne è affidata l'attuazione.
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Strumento di capitale proprio per la crescita (Art. 18 Regolamento (UE) 2013/1287) — Testo vigente | Portale Normativo