Art. 18 · Strumento di capitale proprio per la crescita

Art. 18

Strumento di capitale proprio per la crescita

In vigore dal 11 dic 2013
Strumento di capitale proprio per la crescita 1.   Lo strumento di capitale proprio per la crescita (EFG) è attuato come parte di un unico strumento finanziario dell'Unione di capitale proprio a favore della crescita delle imprese e della ricerca e innovazione (R&I) dalla fase di avvio, incluso seed capital, alla fase di crescita. L'unico strumento finanziario dell'Unione di capitale proprio gode del sostegno finanziario del programma Orizzonte 2020 e del programma COSME. 2.   L'EFG si concentra su fondi che forniscono: capitale di rischio e finanziamenti mezzanini, come i prestiti subordinati e i prestiti partecipativi, a imprese in fase di crescita ed espansione, in particolare quelle operanti a livello transfrontaliero, con la possibilità di investire in fondi di avviamento insieme allo strumento di capitale proprio per la R&I nel quadro del programma Orizzonte 2020 e di mettere a disposizione strumenti di coinvestimento per gli investitori informali (business angel). In caso di investimenti in fase iniziale, l'investimento dell'EFG non supererà il 20 % del totale dell'investimento dell'Unione, tranne per i finanziamenti frazionati e i fondi di fondi, dove il finanziamento dell'EFG e lo strumento di capitale proprio per la R&I nel quadro del programma Orizzonte 2020 sono messi a disposizione su base proporzionale, secondo la politica d'investimento del fondo. La Commissione può decidere di modificare la soglia del 20 % alla luce dell'evoluzione delle condizioni di mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 3.   L'EFG e lo strumento di capitale proprio per la R&I nel quadro del programma Orizzonte 2020 utilizzano lo stesso meccanismo di attuazione. 4.   Il sostegno dell'EFG è fornito sotto forma di uno dei seguenti investimenti: a) direttamente dal Fondo europeo per gli investimenti o da altri organismi cui è affidata l'attuazione dell'EFG a nome della Commissione; oppure b) da fondi di fondi o altri strumenti di investimento che effettuano investimenti transfrontalieri, istituti dal Fondo europeo per gli investimenti o da altri organismi (tra cui gestori del settore privato o pubblico) cui è affidata l'attuazione dell'EFG a nome della Commissione insieme a istituzioni finanziarie private e/o pubbliche. 5.   L'EFG investe in fondi intermediari di capitale di rischio, tra cui i fondi di fondi, che offrono investimenti per le PMI, generalmente nella fase di espansione e di crescita. Gli investimenti effettuati nel quadro dell'EFG sono a lungo termine, ossia sono investimenti in fondi di capitale di rischio di norma compresi tra i cinque e i quindici anni. In ogni caso, la durata degli investimenti effettuati nel quadro dell'EFG non supera i venti anni a decorrere dalla firma dell’accordo tra la Commissione e l'organismo cui ne è affidata l'attuazione.
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