Art. 19

Strumento di garanzia dei prestiti

In vigore dal 11 dic 2013
Strumento di garanzia dei prestiti 1.   Lo strumento di garanzia dei prestiti (LGF) fornisce: a) controgaranzie e altri accordi di condivisione dei rischi per i sistemi di garanzia compresi, se del caso, cogaranzie; b) garanzie dirette e altri accordi di condivisione dei rischi per altri intermediari finanziari che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 5. 2.   L'LGF è attuato come parte di un unico strumento finanziario dell'Unione per i prestiti a favore della crescita e della R&I delle imprese dell'Unione, utilizzando lo stesso meccanismo di attuazione della sezione per le PMI orientata alla domanda dello strumento del debito per la R&I nell'ambito del programma Orizzonte 2020 (RSI II). 3.   L'LFG comprende: a) garanzie per finanziamento mediante prestiti (inclusi il prestito subordinato e il prestito partecipativo, il leasing o le garanzie bancarie) che riducono le particolari difficoltà incontrate da PMI vitali nell'ottenere crediti perché gli investimenti sono percepiti come più rischiosi o perché le imprese non dispongono di garanzie reali sufficienti; b) la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI, che mobilita risorse supplementari per il finanziamento delle PMI mediante il prestito, nel quadro di adeguati accordi di condivisione del rischio con le istituzioni in questione. Il sostegno a tali operazioni di cartolarizzazione è subordinato all'impegno da parte delle istituzioni in questione di utilizzare una parte significativa della liquidità risultante o dei capitali smobilizzati per la concessione di nuovi prestiti a PMI entro un termine ragionevole. L'importo di questo nuovo finanziamento mediante il prestito è determinato in base all'importo del rischio del portafoglio garantito ed è negoziato, assieme al periodo, individualmente con ogni istituzione. 4.   L'LGF è gestito direttamente dal Fondo europeo per gli investimenti o da altri organismi cui è affidata l'attuazione dell'LFG a nome della Commissione. La durata massima delle garanzie concesse individualmente ai sensi dell'LGF non può superare i 10 anni. 5.   L’ammissibilità nel quadro dell'LGF è determinata per ciascun intermediario sulla base delle sue attività e dell'efficacia nell'aiutare le PMI ad accedere ai finanziamenti per progetti redditizi. L'LGF può essere usato dagli intermediari che sostengono le imprese tra l'altro nel finanziamento per l’acquisizione di attività materiali ed immateriali, per il capitale d'esercizio e per il trasferimento di imprese. I criteri connessi con la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI comprendono transazioni individuali, transazioni con più partner e transazioni multinazionali. L’ammissibilità è determinata in base alle buone prassi del mercato, in particolare per quanto riguarda la qualità del credito e la diversificazione dei rischi del portafoglio cartolarizzato. 6.   Ad eccezione dei prestiti del portafoglio cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti fino a 150 000 EUR e con una scadenza minima di dodici mesi. L'LGF copre anche prestiti superiori a 150 000 EUR quando le PMI che soddisfano i criteri di ammissibilità in base al programma COSME non soddisfano i criteri di ammissibilità della sezione per le PMI dello strumento prestiti nell'ambito del programma Orizzonte 2020, e con una scadenza minima di dodici mesi. Oltre tale soglia spetta agli intermediari finanziari dimostrare se la PMI è ammissibile o meno alla sezione per le PMI dello strumento prestiti nell'ambito del programma Orizzonte 2020 7.   L'LGF è strutturato in modo che sia possibile presentare un rendiconto sulle PMI beneficiarie, indicando sia il numero che il volume dei prestiti.
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