Art. 15

Controllo e valutazione

In vigore dal 11 dic 2013
Controllo e valutazione 1.   La Commissione controlla l'attuazione e la gestione del programma COSME. 2.   La Commissione redige una relazione annuale che esamina l'efficienza e l'efficacia delle azioni sostenute in termini di esecuzione finanziaria, risultati, costi e, se possibile, impatto. La relazione comprende informazioni sui beneficiari, ove possibile, per ognuno degli inviti a presentare proposte, sull'importo della spesa relativa ai cambiamenti climatici e sull'impatto del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici, sui dati pertinenti riguardanti i prestiti concessi dallo strumento di garanzia dei prestiti per importi superiori o inferiori a 150 000 EUR, purché la raccolta di tali informazioni non comporti un onere amministrativo ingiustificato per le imprese, in particolare le PMI. La relazione di controllo comprende la relazione annuale su ogni strumento finanziario ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 3.   Entro il 2018 la Commissione redige una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi di tutte le azioni sostenute nell'ambito del programma COSME in termini di risultati e impatto, efficienza dell'uso delle risorse e valore aggiunto europeo, in vista della decisione circa il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. La relazione di valutazione intermedia prende in considerazione anche le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il sussistere della rilevanza di tutti gli obiettivi nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Inoltre tiene conto dei risultati emersi dalla valutazione dell'impatto a lungo termine delle misure precedenti e contribuirà alla decisione riguardante la possibilità di rinnovare, modificare o sospendere una misura. 4.   La Commissione redige una relazione di valutazione finale dell'impatto a lungo termine e della sostenibilità degli effetti delle misure. 5.   Tutti i beneficiari di sovvenzioni e le altre parti interessate che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del presente regolamento forniscono alla Commissione tutte le informazioni e i dati appropriati e necessari per consentire il controllo e la valutazione delle misure in questione. 6.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e le rende pubbliche.
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Controllo e valutazione (Art. 15 Regolamento (UE) 2013/1287) — Testo vigente | Portale Normativo