Art. 14
Misure di sostegno
In vigore dal 11 dic 2013
Misure di sostegno
1. Oltre alle misure incluse nei programmi di lavoro annuali di cui all', la Commissione attua periodicamente misure di sostegno, tra cui:
a)
il miglioramento dell'analisi e del controllo delle questioni relative alla competitività settoriale e intersettoriale;
b)
l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e approcci strategici e il loro ulteriore sviluppo;
c)
i controlli dell'adeguatezza del diritto vigente e la valutazione dell'impatto delle nuove misure dell'Unione che sono particolarmente importanti per la competitività delle imprese, al fine di individuare le aree del diritto esistente che devono essere semplificate e provvedere affinché gli oneri sulle PMI siano ridotti al minimo nelle aree in cui sono proposte nuove misure legislative;
d)
la valutazione della normativa riguardante le imprese, in particolare le PMI, la politica industriale specifica e le misure connesse alla competitività;
e)
la promozione di sistemi integrati online di facile uso che forniscano informazioni sui programmi che interessano le PMI, evitando sovrapposizioni con portali già esistenti.
2. Il costo totale di tali misure di sostegno non supera il 2,5 % della dotazione finanziaria del programma COSME.
Storico versioni
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