Art. 16
Monitoraggio delle azioni che rientrano nel programma
In vigore dal 11 dic 2013
Monitoraggio delle azioni che rientrano nel programma
1. La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio del programma e delle relative azioni.
2. La Commissione e i paesi partecipanti stabiliscono indicatori qualitativi e quantitativi e, se necessario, aggiungono nuovi indicatori nel corso del programma. Gli indicatori sono usati per misurare gli effetti del programma a fronte di valori di riferimento predefiniti.
3. La Commissione rende pubblici l'esito del monitoraggio di cui al paragrafo 1 e gli indicatori di cui al paragrafo 2.
4. I risultati del monitoraggio sono usati per la valutazione del programma ai sensi dell'.
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