Art. 17

Valutazione e revisione

In vigore dal 11 dic 2013
Valutazione e revisione 1.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione intermedie e finali relative alle questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. I risultati di tali valutazioni sono integrate nelle decisioni in merito a un possibile rinnovo, a una modifica o una sospensione dei programmi successivi. Tali valutazioni sono svolte da un valutatore esterno indipendente. 2.   Entro il 30 giugno 2018 la Commissione redige una relazione di valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi delle azioni che rientrano nel programma, sull’efficienza dell’utilizzo delle risorse e sul valore aggiunto che esso apporta a livello europeo. Tale relazione, inoltre, verte sulla semplificazione, sulla costante rilevanza degli obiettivi e sul contributo del programma alle priorità dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 3.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione redige una relazione di valutazione finale sulle questioni di cui al paragrafo 2, nonché sull’impatto a lungo termine e sulla sostenibilità degli effetti del programma. 4.   Su richiesta della Commissione, i paesi partecipanti le forniscono tutti i dati disponibili e le informazioni rilevanti al fine di contribuire alla stesura delle sue relazioni di valutazione intermedia e finale.
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