Art. 14

Programma di lavoro

In vigore dal 11 dic 2013
Programma di lavoro Ai fini dell’attuazione del programma la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro annuali che fissano gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati per ciascuna tipologia di azione e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni, i programmi di lavoro annuali includono le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento. Tali atti di esecuzione si basano sui risultati degli anni precedenti e sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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