Art. 16 · Monitoraggio delle azioni che rientrano nel programma

Art. 16

Monitoraggio delle azioni che rientrano nel programma

In vigore dal 11 dic 2013
Monitoraggio delle azioni che rientrano nel programma 1.   La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio del programma e delle relative azioni. 2.   La Commissione e i paesi partecipanti stabiliscono indicatori qualitativi e quantitativi e, se necessario, aggiungono nuovi indicatori nel corso del programma. Gli indicatori sono usati per misurare gli effetti del programma a fronte di valori di riferimento predefiniti. 3.   La Commissione rende pubblici l'esito del monitoraggio di cui al paragrafo 1 e gli indicatori di cui al paragrafo 2. 4.   I risultati del monitoraggio sono usati per la valutazione del programma ai sensi dell'.
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