Art. 17

Applicazione delle norme sulle informazioni classificate

In vigore dal 11 dic 2013
Applicazione delle norme sulle informazioni classificate Nell’ambito di applicazione del presente regolamento: a) ogni Stato membro assicura che le sue norme di sicurezza nazionali offrano un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2011/292/UE (18); b) gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito alle norme di sicurezza nazionali di cui alla lettera a); c) le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare informazioni classificate UE riguardanti i programmi Galileo ed EGNOS solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2011/292/UE. L'equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo o nell'ambito di un'organizzazione internazionale sono definite in un accordo sulla sicurezza delle informazioni tra l'Unione e detto paese terzo o organizzazione internazionale, in conformità della procedura di cui all'articolo 218 TFUE e tenuto conto dell' della decisione 2011/292/UE; d) fatti salvi l' della decisione 2011/292/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate UE, se ritenuto necessario e per singoli casi, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di sapere (need-to-know) del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione.
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