Art. 17 · Applicazione delle norme sulle informazioni classificate

Art. 17

Applicazione delle norme sulle informazioni classificate

In vigore dal 11 dic 2013
Applicazione delle norme sulle informazioni classificate Nell’ambito di applicazione del presente regolamento: a) ogni Stato membro assicura che le sue norme di sicurezza nazionali offrano un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2011/292/UE (18); b) gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito alle norme di sicurezza nazionali di cui alla lettera a); c) le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare informazioni classificate UE riguardanti i programmi Galileo ed EGNOS solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2011/292/UE. L'equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo o nell'ambito di un'organizzazione internazionale sono definite in un accordo sulla sicurezza delle informazioni tra l'Unione e detto paese terzo o organizzazione internazionale, in conformità della procedura di cui all'articolo 218 TFUE e tenuto conto dell' della decisione 2011/292/UE; d) fatti salvi l' della decisione 2011/292/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate UE, se ritenuto necessario e per singoli casi, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di sapere (need-to-know) del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione.
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