Art. 19

Obiettivi specifici

In vigore dal 11 dic 2013
Obiettivi specifici Nella procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici perseguono i seguenti obiettivi nei loro bandi: a) promuovere nell’intera Unione la partecipazione più ampia e aperta possibile di tutte le imprese, in particolare quella dei nuovi operatori e delle PMI, anche incoraggiando gli offerenti a ricorrere al subappalto; b) evitare eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza da un solo fornitore; c) approfittare dei investimenti pubblici antecedenti, degli insegnamenti da essi tratti, dell’esperienza e delle competenze dell’industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione, di sviluppo, di convalida e di dispiegamento dei programmi Galileo ed EGNOS, nel pieno rispetto delle norme sugli appalti competitivi. d) ricorrere alla fornitura multipla (multiple sourcing), ove opportuno, per garantire un migliore controllo globale dei programmi Galileo ed EGNOS e dei relativi costi e calendario; e) tener conto, se del caso, del costo totale in tutto il ciclo di vita utile del prodotto, del servizio o del lavoro appaltato.
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Obiettivi specifici (Art. 19 Regolamento (UE) 2013/1285) — Testo vigente | Portale Normativo