Art. 20

Definizione di condizioni di concorrenza eque

In vigore dal 11 dic 2013
Definizione di condizioni di concorrenza eque L’amministrazione aggiudicatrice adotta opportuni provvedimenti tesi a ottenere condizioni eque di concorrenza nei casi in cui la partecipazione di un’impresa ad attività connesse a quelle oggetto del bando di gara: a) possa procurare a tale impresa vantaggi in termini di informazioni privilegiate e possa pertanto suscitare timori in merito al rispetto del principio della parità di trattamento; o b) incida sulle normali condizioni di concorrenza, sull’imparzialità o sull’obiettività dell’attribuzione o dell’esecuzione dei contratti. Tali provvedimenti non ostacolano la concorrenza, o compromettono la parità di trattamento o la riservatezza delle informazioni relative alle imprese, alle loro relazioni commerciali e alla loro struttura dei costi. Essi tengono conto della natura e delle modalità del contratto in questione.
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