Art. 20 · Definizione di condizioni di concorrenza eque

Art. 20

Definizione di condizioni di concorrenza eque

In vigore dal 11 dic 2013
Definizione di condizioni di concorrenza eque L’amministrazione aggiudicatrice adotta opportuni provvedimenti tesi a ottenere condizioni eque di concorrenza nei casi in cui la partecipazione di un’impresa ad attività connesse a quelle oggetto del bando di gara: a) possa procurare a tale impresa vantaggi in termini di informazioni privilegiate e possa pertanto suscitare timori in merito al rispetto del principio della parità di trattamento; o b) incida sulle normali condizioni di concorrenza, sull’imparzialità o sull’obiettività dell’attribuzione o dell’esecuzione dei contratti. Tali provvedimenti non ostacolano la concorrenza, o compromettono la parità di trattamento o la riservatezza delle informazioni relative alle imprese, alle loro relazioni commerciali e alla loro struttura dei costi. Essi tengono conto della natura e delle modalità del contratto in questione.
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