Art. 22

Tempi di interruzione minimi

In vigore dal 14 ott 2013
Tempi di interruzione minimi 1.   La capacità interrompibile ha tempi minimi di interruzione, che sono decisi congiuntamente dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti. 2.   Il lasso di tempo minimo di interruzione per un determinata ora di gas è costituito da quarantacinque minuti a decorrere dall’inizio del ciclo di re-nomination per quell’ora di gas. Se due gestori dei sistemi di trasporto desiderano abbreviare i tempi di interruzione, qualsiasi accordo relativo concluso tra i gestori dei sistemi di trasporto è soggetto all’approvazione dell’autorità nazionale di regolamentazione competente.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2013/984 — Tempi di interruzione minimi | Portale Normativo