Art. 20
Aggregazione nel caso di contratti di trasporto esistenti
In vigore dal 14 ott 2013
Aggregazione nel caso di contratti di trasporto esistenti
1. Gli utenti della rete che sono parte dei contratti di trasporto esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento nei rispettivi punti di interconnessione mirano a raggiungere un accordo sull’aggregazione della capacità mediante intese contrattuali (intesa di aggregazione), conformemente alle disposizioni di cui all’ del presente regolamento. Tali utenti della rete e gestori dei sistemi di trasporto riferiscono alle autorità nazionali di regolamentazione pertinenti riguardo a tutte le intese di aggregazione raggiunte da tutte le parti nell’ambito dei contratti di trasporto esistenti. Su tale base, l’autorità nazionale di regolamentazione invia una relazione all’Agenzia relativa ai progressi annuali della capacità di aggregazione nello Stato membro interessato. L’Agenzia pubblica, due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, una relazione sui progressi realizzati in merito alla capacità di aggregazione.
2. I gestori dei sistemi di trasporto che sono parti dei contratti esistenti di trasporto possono partecipare alle discussioni riguardanti l’accordo di aggregazione in qualsiasi momento, su invito degli utenti della rete che sono parti dei contratti di trasporto esistenti.
3. Nel caso in cui un accordo di aggregazione sia concordato tra gli utenti della rete, i gestori dei sistemi di trasporto interessati al punto di interconnessione sono informati dalle parti di tale accordo di aggregazione previsto senza ritardi indebiti e si procede al trasferimento della capacità in questione. In ogni caso l’accordo di aggregazione è attuato nel rispetto delle condizioni generali dei relativi contratti di trasporto esistenti. Una volta che l’accordo di aggregazione è stato attuato, la capacità pertinente è considerata come capacità aggregata.
4. In ogni caso la durata delle intese di aggregazione in materia di capacità aggregata nell’ambito della modifica dei contratti esistenti non supera la durata dei contratti di trasporto originari.
5. Tutta la capacità è aggregata nel più breve tempo possibile. I contratti esistenti di trasporto non aggregato non possono essere rinnovati, prorogati o riportati dopo la loro data di scadenza. Tale capacità diventa capacità disponibile a decorrere dalla data di scadenza dei contratti di trasporto.
Storico versioni
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