Art. 19

Prodotti di capacità aggregata

In vigore dal 14 ott 2013
Prodotti di capacità aggregata I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti offrono congiuntamente prodotti di capacità aggregati, in base ai seguenti principi: 1) su entrambi i lati di un punto di interconnessione tutta la capacità continua è offerta come capacità aggregata nella misura in cui vi è capacità continua disponibile su entrambi i lati del punto di interconnessione; 2) i gestori dei sistemi di trasporto offrono capacità per il prodotto di capacità standard pertinente su una piattaforma di prenotazione, in conformità dell’, e conformemente alla procedura di assegnazione, come indicato nel capo III; 3) la capacità aggregata che può essere offerta dai gestori del sistema di trasporto interessato in un punto di interconnessione è fissata tramite un’unica procedura di aggiudicazione; 4) gli utenti della rete rispettano le disposizioni e le condizioni applicabili del/dei contratto/i di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto interessati a partire dal momento in cui la capacità è oggetto di contratti; 5) qualora vi sia più capacità continua disponibile in un lato di un punto di interconnessione rispetto all’altro lato per uno qualsiasi dei periodi in esame, il gestore del sistema di trasporto con più capacità continua disponibile può offrire tale capacità extra agli utenti della rete come prodotto disaggregato secondo il calendario delle aste e le regole seguenti: a) se vi è un contratto esistente di trasporto disaggregato nell’altro lato del punto di interconnessione, la capacità può essere offerta su base disaggregata e non può superare il quantitativo e la durata del contratto di trasporto esistente nell’altro lato; b) qualora tale capacità extra non rientri nell’ambito del paragrafo 5, lettera a), può essere offerta per un periodo massimo di un anno; 6) qualsiasi capacità disaggregata assegnata in conformità del paragrafo 5 può essere utilizzata e nominata come tale. Può anche essere oggetto di scambio sul mercato secondario; 7) i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti istituiscono una procedura di nomination congiunta per la capacità aggregata fornendo agli utenti della rete i mezzi per nominare i flussi della loro capacità aggregata mediante un’unica nomination; 8) gli obblighi di offrire capacità aggregata si applicano anche, nella misura in cui sono pertinenti, ai mercati di capacità secondari. Fatto salvo il paragrafo 1, la capacità originariamente assegnata come capacità aggregata può essere rivenduta unicamente come capacità aggregata sul mercato secondario; 9) quando due o più punti di interconnessione collegano gli stessi due sistemi di entrata e uscita adiacenti, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti interessati offrono la capacità disponibile nei punti di interconnessione in un punto di interconnessione virtuale. Nel caso in cui più di due gestori dei sistemi di trasporto siano coinvolti poiché la capacità in uno o entrambi i sistemi di entrata e uscita è commercializzata da più di un gestore di un sistema di trasporto, il punto di interconnessione virtuale comprende, nella misura del possibile, tutti i gestori dei sistemi di trasporto. In tutti i casi il punto di interconnessione virtuale è stabilito soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la capacità tecnica complessiva nei punti di interconnessione virtuale è pari o superiore alla somma della capacità tecnica di ciascuno dei punti di interconnessione che contribuiscono ai punti di interconnessione virtuali; b) essi facilitano il funzionamento economico ed efficiente del sistema, incluse, ma non solo, le norme di cui all’ del regolamento (CE) n. 715/2009; I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti avviano l’analisi necessaria e istituiscono punti di interconnessione virtuale funzionali al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2013/984 — Prodotti di capacità aggregata | Portale Normativo