Art. 27

Piattaforme di prenotazione della capacità

In vigore dal 14 ott 2013
Piattaforme di prenotazione della capacità 1.   I gestori dei sistemi di trasporto applicano il presente regolamento mediante l’offerta di capacità tramite un’unica piattaforma di prenotazione basata sul web e comune o tramite un numero limitato di esse. I gestori del sistema di trasporto possono far funzionare tali piattaforme autonomamente o mediante una parte concordata che, se necessario, agisce per conto dei gestori nei confronti degli utenti della rete. 2.   Alle piattaforme di prenotazione comuni si applicano le seguenti regole: a) le norme e le procedure di offerta e assegnazione della capacità totale in conformità del capo III; b) l’istituzione di una procedura per offrire capacità aggregata continua conformemente al capo IV è prioritaria; c) sono fornite agli utenti della rete le funzionalità per offrire ed ottenere capacità secondarie; d) al fine di utilizzare i servizi delle piattaforme di prenotazione gli utenti della rete hanno accesso e rispettano tutti i requisiti giuridici e contrattuali pertinenti che consentono loro di prenotare e utilizzare la capacità nella rete pertinente dei gestori dei sistemi di trasporto detentori di un contratto di trasporto; e) la capacità in un singolo punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale è offerta in un’unica piattaforma di prenotazione. 3.   L’istituzione di un’unica piattaforma di prenotazione comune o di un numero limitato di esse facilita e semplifica la prenotazione di capacità nei punti di interconnessione in tutta l’Unione a beneficio degli utenti della rete. A tal fine la ENTSOG, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, procede ad una consultazione pubblica per individuare le esigenze del mercato. Il processo di consultazione ha una durata non superiore a sei mesi, compresa la pubblicazione da parte dell’ENTSOG di una relazione con i risultati della consultazione. La relazione individua le opzioni per attuare le esigenze del mercato indicate, tenendo conto dei costi e dei tempi, al fine di applicare l’opzione più adeguata, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto o di terzi per loro conto. Se del caso, l’ENTSO-G e l’Agenzia contribuiscono a facilitare questo processo.
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