Art. 24
Sequenza definita delle interruzioni
In vigore dal 14 ott 2013
Sequenza definita delle interruzioni
1. L’ordine in cui sono effettuate le interruzioni, se il totale delle nomination supera il quantitativo di gas che può confluire in un certo punto di interconnessione, è determinato in base alla marcatura temporale contrattuale dei rispettivi contratti di trasporto su base interrompibile. In caso di interruzione, i contratti di trasporto che entrano in vigore precedentemente prevalgono sui contratti di trasporto che entrano in vigore successivamente.
2. Se, dopo aver applicato la procedura descritta nel paragrafo 1, due o più nomination sono classificate nella stessa posizione nell’ordine di interruzione e il gestore del sistema di trasporto non interrompe tutte le nomination, si applica una riduzione proporzionale di tali nomination specifiche.
3. Per conciliare le differenze tra i vari servizi di capacità interrompibile all’interno dell’Unione, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti applicano e coordinano le procedure congiunte di cui al presente articolo, attuandole punto di interconnessione per punto di interconnessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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