Art. 23

Coordinamento della procedura di interruzione

In vigore dal 14 ott 2013
Coordinamento della procedura di interruzione Il gestore del sistema di trasporto che avvia l’interruzione ne informa il gestore del sistema di trasporto adiacente. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti lo notificano ai loro rispettivi utenti della rete coinvolti non appena possibile, ma tenendo debitamente conto dell’affidabilità delle informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:984:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Regolamento (UE) 2013/984 — Coordinamento della procedura di interruzione | Portale Normativo