Art. 23
Coordinamento della procedura di interruzione
In vigore dal 14 ott 2013
Coordinamento della procedura di interruzione
Il gestore del sistema di trasporto che avvia l’interruzione ne informa il gestore del sistema di trasporto adiacente. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti lo notificano ai loro rispettivi utenti della rete coinvolti non appena possibile, ma tenendo debitamente conto dell’affidabilità delle informazioni.
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