Art. 51
Casse di anticipi
In vigore dal 30 set 2013
Casse di anticipi
Se ciò si rivela indispensabile in vista del pagamento di spese di importo limitato, nonché dell’incasso di altre entrate di cui all’, possono essere create casse di anticipi. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile.
L’importo massimo di ogni entrata o spesa che l’amministratore degli anticipi può versare a terzi non supera 60 000 EUR ed è precisato da ciascun organismo dell’Unione per ogni voce di spesa o di entrata. I pagamenti della cassa di anticipi possono essere effettuati mediante bonifico bancario, anche con il sistema di addebito diretto di cui all’, paragrafo 1, mediante assegno o mediante altri mezzi di pagamento, secondo le istruzioni impartite dal contabile.
Storico versioni
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