Art. 52

Revoca e sospensione delle deleghe conferite ad agenti finanziari

In vigore dal 30 set 2013
Revoca e sospensione delle deleghe conferite ad agenti finanziari 1.   L’autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita agli ordinatori delegati e sottodelegati. L’ordinatore può in qualsiasi momento ritirare il proprio accordo in merito a una sottodelega specifica. 2.   Il consiglio di amministrazione può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile o l’amministratore degli anticipi o entrambi dalle loro funzioni. In tale caso il consiglio di amministrazione nomina un contabile provvisorio. 3.   I paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali misure disciplinari adottate rispetto agli attori finanziari di cui agli stessi paragrafi.
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Art. 52 Regolamento (UE) 2013/1271 — Revoca e sospensione delle deleghe conferite ad agenti finanziari | Portale Normativo