Art. 50

Poteri e funzioni del contabile

In vigore dal 30 set 2013
Poteri e funzioni del contabile 1.   Il consiglio di amministrazione nomina un contabile soggetto allo statuto, che è interamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni. Il contabile è incaricato, presso l’organismo dell’Unione, di quanto segue: a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati; b) preparare e presentare i conti conformemente al titolo IX; c) tenere la contabilità conformemente al titolo IX; d) attuare, conformemente al titolo IX, le norme contabili, nonché il piano contabile in conformità delle disposizioni adottate dal contabile della Commissione; e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall’ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; al riguardo, il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di liquidazione; f) provvedere alla gestione della tesoreria. 2.   Due o più organismi dell’Unione possono nominare lo stesso contabile. Gli organismi dell’Unione possono inoltre convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell’organismo dell’Unione. Gli organismi dell’Unione possono altresì affidare al contabile della Commissione una parte dei compiti del contabile dell’organismo dell’Unione, tenendo conto dell’analisi costi/benefici di cui all’. Nel caso di cui al presente comma, essi adottano le disposizioni necessarie per evitare ogni conflitto d’interessi. 3.   Il contabile ottiene dall’ordinatore tutte le informazioni necessarie all’elaborazione di conti che forniscano un’immagine fedele della situazione finanziaria dell’organismo dell’Unione e dell’esecuzione del bilancio. L’ordinatore garantisce l’affidabilità di tali informazioni. 4.   Prima della loro adozione da parte del direttore, il contabile approva i conti, attestando in tal modo di avere la ragionevole certezza che i conti forniscono un’immagine fedele della situazione finanziaria dell’organismo dell’Unione. Ai fini del primo comma, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate. L’ordinatore trasmette al contabile le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti. Gli ordinatori restano pienamente responsabili dell’utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, della legittimità e regolarità delle spese sotto il loro controllo e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile. 5.   Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti. Il contabile formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve. 6.   Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo nonché l’, solo il contabile è autorizzato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi. 7.   Nell’esercizio dei suoi compiti e se ciò si rivela indispensabile a tal fine, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a personale soggetto allo statuto, posto sotto la sua responsabilità gerarchica. 8.   L’atto di delega definisce i compiti, i diritti e gli obblighi conferiti ai delegatari.
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Art. 50 Regolamento (UE) 2013/1271 — Poteri e funzioni del contabile | Portale Normativo