Art. 4

Valutazione di conformità

In vigore dal 2 ago 2013
Valutazione di conformità 1.   La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa, fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 2, dell’ e degli allegati da III a V della direttiva 92/42/CEE del Consiglio. 2.   Ai fini della valutazione di conformità, la documentazione tecnica contiene le informazioni di prodotto di cui all’allegato II, punto 5, lettera b), del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:813:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo