Art. 5

Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato

In vigore dal 2 ago 2013
Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato Nel condurre le verifiche ai fini di sorveglianza del mercato come previsto dall’, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE per accertare la conformità alle specifiche di cui all’allegato II del presente regolamento, le autorità dello Stato membro applicano le procedure di verifica descritte nell’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:813:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo