Art. 8
Disposizioni transitorie
In vigore dal 2 ago 2013
Disposizioni transitorie
1. Fino al 26 settembre 2015 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e/o la messa in funzione di apparecchi di riscaldamento conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell’adozione del presente regolamento relativamente all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente, all’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua e al livello di potenza sonora.
2. Fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e/o la messa in funzione di apparecchi di riscaldamento conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell’adozione del presente regolamento relativamente alle emissioni di ossidi di azoto.
Storico versioni
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