Art. 2

Definizioni

In vigore dal 2 ago 2013
Definizioni In aggiunta alle definizioni di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento, s’intende per: 1) «apparecchio di riscaldamento», un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente o un apparecchio di riscaldamento misto; 2) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente», un apparecchio che a) eroga calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua al fine di raggiungere e mantenere al livello desiderato la temperatura interna di un ambiente chiuso, quale un edifico, un’abitazione o una stanza; ed b) è munito di uno o più generatori di calore; 3) «apparecchio di riscaldamento misto», un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente progettato anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegato a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari; 4) «impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua», un impianto che utilizza l’acqua come vettore di trasferimento del calore per distribuire il calore generato a livello centrale verso radiatori di calore per il riscaldamento d’ambiente di edifici o loro parti; 5) «generatore di calore», la parte di un apparecchio di riscaldamento che genera calore avvalendosi di uno o più dei seguenti processi: a) combustione di combustibili fossili e/o da biomassa; b) uso dell’effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica; c) cattura del calore ambiente proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso; d) dove anche un generatore di calore progettato per un apparecchio di riscaldamento e un alloggiamento per un apparecchio di riscaldamento destinato a essere attrezzato di un simile generatore è considerato un apparecchio di riscaldamento; 6) «alloggiamento di un apparecchio di riscaldamento», la parte di un apparecchio di riscaldamento in cui va inserito un generatore di calore; 7) «potenza termica nominale» (Pnominale), la potenza termica dichiarata di un apparecchio che produce riscaldamento d’ambiente e, se del caso, acqua calda alle condizioni nominali standard, espressa in kW; per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a pompa di calore e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore le condizioni nominali standard per determinare la potenza termica nominale sono le condizioni di progettazione di riferimento di cui all’allegato III, tabella 4; 8) «condizioni nominali di esercizio», le condizioni di esercizio di un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente in condizioni climatiche medie per determinare la potenza termica nominale, l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente, l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua, il livello di potenza sonora nonché le emissioni di ossido d’azoto; 9) «biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 10) «combustibile da biomassa», un combustibile gassoso o liquido prodotto a partire da biomassa; 11) «combustibile fossile», un combustibile gassoso o liquido di origine fossile; 12) «caldaia per il riscaldamento d’ambiente», un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente che genera calore per mezzo della combustione di combustibili fossili e/o da biomassa e/o dell’effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica; 13) «caldaia mista», una caldaia per il riscaldamento d’ambiente progettata anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegato a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari; 14) «caldaia elettrica per il riscaldamento d’ambiente», una caldaia per il riscaldamento d’ambiente che genera calore per mezzo del solo effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica; 15) «caldaia elettrica mista», una caldaia di riscaldamento mista che genera calore per mezzo dell’effetto Joule nei soli elementi riscaldanti di resistenza elettrica; 16) «apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente», un apparecchio che genera calore ed elettricità simultaneamente in un unico processo; 17) «apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente», un apparecchio che si avvale del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso per produrre calore; un apparecchio di riscaldamento a pompa di calore può essere munito di uno o più riscaldatori supplementari che si avvalgono dell’effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica o della combustione di combustibili fossili e/o da biomassa; 18) «apparecchio misto a pompa di calore», un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente progettato anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegato a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari; 19) «riscaldatore supplementare», un riscaldatore non preferenziale che genera calore nei casi in cui la domanda di calore è superiore alla potenza termica nominale del riscaldatore preferenziale; 20) «efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente» (ηs ), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d’ambiente di una data stagione di riscaldamento, erogata da un apparecchio di riscaldamento, e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %; 21) «efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua» (ηwh ), il rapporto fra l’energia utile nell’acqua potabile o per usi sanitari erogata da un apparecchio di riscaldamento misto e l’energia necessaria alla generazione, espresso in %; 22) «livello di potenza sonora» (LWA ), il livello di potenza sonora ponderato A, all’interno e/o all’esterno, espresso in dB; 23) «coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell’efficienza di produzione media prevista dell’UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5. Ai fini degli allegati da II a V, l’allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:813:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo