Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 2 ago 2013
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e/o alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e di apparecchi di riscaldamento misti aventi una potenza termica nominale ≤ 400 kW, inclusi gli apparecchi integrati in insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari o in insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari quali definiti all’ del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
agli apparecchi di riscaldamento appositamente progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente da biomassa;
b)
agli apparecchi di riscaldamento che utilizzano combustibili solidi;
c)
agli apparecchi di riscaldamento che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
d)
agli apparecchi di riscaldamento che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o a fini sanitari;
e)
agli apparecchi di riscaldamento per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;
f)
agli apparecchi di riscaldamento di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente aventi una potenza elettrica massima pari a 50 kW o superiore;
g)
ai generatori di calore per apparecchi di riscaldamento e relativi alloggiamenti destinati a essere attrezzati di tali generatori commercializzati prima del 1o gennaio 2018 al fine di sostituire generatori di calore e alloggiamenti per apparecchi di riscaldamento identici. Il prodotto di sostituzione o il suo imballaggio deve indicare chiaramente il tipo di apparecchio di riscaldamento al quale è destinato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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