Art. 91
Eccezioni
In vigore dal 26 giu 2013
Eccezioni
1. Le quote in imprese non contemplate all', paragrafo 1, lettere a) e b), non sono incluse nel calcolo dei limiti del capitale ammissibile di cui a detto articolo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
tali quote sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione di assistenza finanziaria, a norma dell';
b)
la detenzione di tali quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per cinque giorni lavorativi o meno;
c)
tali quote sono detenute a nome dell'ente e per conto altrui.
2. Le quote che non hanno carattere d'immobilizzi finanziari di cui all', paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-91